Gazzetta del Mediterraneo

Noto. Il Tar di Catania annulla la delibera che vieta la lottizzazione di Eloro (SENTENZA INTEGRALE)

Noto. Il Tar di Catania annulla la delibera che vieta la lottizzazione di Eloro (SENTENZA INTEGRALE)
20 febbraio
23:19 2016

La decisione aveva innescato un acceso dibattito in città tra favorevoli e contrari

Noto – Il Tar di Catania ha annullato la delibera di consiglio comunale del 2013 con cui veniva annullata in autotutela l’approvazione del piano di lottizzazione di Eloro.

Pubblichiamo la versione integrale della sentenza della I sezione del Tar di Catania:

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 832 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: C. P. M., R. M., C. D., C. C. e R. D. tutti rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Gennaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Vittorio in Catania, Via Milano, n. 6;

contro

Comune di Noto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Sallicano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Zuccarello in Catania, viale Vittorio Veneto, n. 161/A;

e con l’intervento di

ad opponendum: Associazione S. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Fianchino, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, corso delle Province, n. 203;

per l’annullamento

– delle delibere del Consiglio Comunale di Noto n. 7 del 7 febbraio 2013 e n. 8 dell’8 febbraio 2013, con le quali è stata rigettata la variante funzionale al piano di lottizzazione convenzionato, proposto dagli odierni ricorrenti relativamente all’area di loro proprietà, sita nella zona “C 3/39” del relativo P.R.G. comunale, in contrada Eloro – Pizzuta, approvato con delibera dello stesso Consiglio Comunale n. 17 del 23 marzo 2011;

– di ogni altro atto presupposto, collegato e conseguente;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

– della delibera del Consiglio Comunale di Noto n. 39 del 27 settembre 2013 avente ad oggetto l’annullamento in autotutela della citata delibera dello stesso Consiglio Comunale n. 17 del 23 marzo 2011 di approvazione del piano di lottizzazione convenzionato;

– di ogni altro atto presupposto, collegato e conseguente.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Noto e l’atto in intervento dell’Associazione S.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo, i ricorrenti – comproprietari di un fondo sito in Noto, in contrada Eloro – Pizzuta, censito in catasto al foglio 328, particelle 12, 19, 20, 21, 116, 119, 122, 123 e 145, oggetto di un piano di lottizzazione convenzionato approvato con delibera del Consiglio Comune di Noto n. 17 del 23 marzo 2011 (per la realizzazione di una serie di villette per uso residenziale anche stagionale) – impugnano le delibere con cui il medesimo Consiglio Comunale non ha approvato la variante funzionale a tale piano di lottizzazione, da loro proposta con istanza del 20 luglio 2011, ritenendo – sostanzialmente – che l’area non abbia una destinazione a zona “C3/39” bensì a zona “E – verde agricolo” e sia, comunque, interessata da un vincolo di inedificabilità ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 16/1996, confinando con un’ampia zona boscata di circa 10 ettari, censita come “Macchie ed Arbusteti Mediterranei” nel Sistema Informativo Forestale (S.I.F.) del Piano Forestale Regionale.

In particolare, parte ricorrente lamenta l’illegittimità di tali provvedimenti per eccesso di potere (per presupposto erroneo e travisamento dei fatti), sviamento di potere, difetto di congrua motivazione e violazione dell’art. 3 della l.r. 10/1991, rappresentando a tal fine quanto segue:

– il terreno di loro proprietà, già classificato nel piano regolatore generale (P.R.G.) comunale del 1985 quale zona “D/3 – Attrezzature alberghiere”, nelle successive revisioni del 1988 e del 1992 del medesimo P.R.G. veniva ricompreso in zona “C3/39”, idonea a consentire la realizzazione nella zona costiera di residenze stabili o stagionali;

– con decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana (A.R.T.A.) n. 334 dell’11 maggio 1993 di approvazione di un ulteriore revisione di tale P.R.G., la destinazione di tale terreno veniva mutata in zona “E – verde agricolo”;

– i medesimi ricorrenti impugnavano tale atto di approvazione innanzi a questo Tribunale che con sentenza di questa Sezione interna n. 399/2000, resa nei confronti sia dell’Assessorato che del Comune (non costituito in giudizio), lo annullava “limitatamente alle statuizioni riguardanti l’area ex C/3 39 nella parte in cui ne prevedono la destinazione a zona agricola (tavola P5)”;

– l’Assessorato non impugnava tale sentenza – che passava, dunque, in giudicato – bensì, con nota del 18 settembre 2000 prot. 5575, la trasmetteva al Comune “per i consequenziali provvedimenti di competenza”, ovvero affinché provvedesse all’adeguamento della cartografia del P.R.G. classificando il lotto come zona “C3/39”, come previsto nella delibera di adozione del P.R.G. n. 5/1992 (precedente alla revisione annullata in parte qua per effetto della citata sentenza);

– il Comune con delibera n. 5 del 7 febbraio 2001 prendeva atto dell’intervenuta pronuncia e, per l’effetto, dell’“integrale ripristino delle previsioni di PRG adottate dal Consiglio Comunale con la delibera finale n. 5 del 31 gennaio 1992, che prevede per i terreni della ricorrente la destinazione urbanistica a zona “C3 – area di espansione costiera”, per la parte che il D.A. n. 334/DRU aveva modificato d’ufficio da zona C3 a zona E – verde agricolo – denominandola progressivamente comparto unitario C3/39” (in atti);

– i ricorrenti il 20 luglio 2011 presentavano un’istanza di variante funzionale al citato piano di lottizzazione convenzionato, resasi necessaria in sede di progetto esecutivo in relazione alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali (per la realizzazione di una barriera o zona filtro a verde che separasse la parte da destinare alla nuova edificazione rispetto alla retrostante zona di verde agricolo);

– sul progetto di variante esprimevano parere favorevole l’Ufficio del Genio Civile, la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali nonché il Comando del Corpo Forestale che, con parere prot. n. 6412 del 24 novembre 2011, attestava “la non sussistenza del vincolo boschivo, ai sensi dell’art. 4 della L.r. del 06.04.1996 n. 16” (in atti);

– anche l’UTC del Comune, con relazione istruttoria del 14 giugno 2012 (nel confermare che la variante sia stata presentata in relazione alla necessità di adeguare il piano alle prescrizioni della Soprintendenza) esprimeva relativo parere favorevole, riconoscendone la conformità ai parametri urbanistici previsti dal relativo regolamento edilizio per la relativa zona “C3/39” e formulando relativa proposta di delibera consiliare (in atti);

– il Sindaco inizialmente ritirava tale proposta di deliberazione, per acquisire parere legale sull’immediata precettività della citata sentenza di annullamento di questo T.A.R., parere che veniva espresso con nota prot. 25275 del 13 agosto 2012, in cui, attesa la portata autoesecutiva di tale pronuncia, si concludeva per ritenere “sostanzialmente consolidata la conformazione della zona C3/39 in virtù della sentenza TAR Catania n. 399/2000” (in atti);

– la proposta veniva, quindi, inviata al Consiglio che rinviava la discussione, richiedendo un ulteriore parere al Comando del Corpo Forestale;

– tale Comando con nota n. 7401 dell’11 dicembre 2012, “sulla scorta del referto del sopralluogo effettuato … e dalle risultanze dei rilievi tecnici eseguiti in data 08.11.2012”, confermava che l’area limitrofa a quella di proprietà dei ricorrenti “non può essere riconducibile alla macchia mediterranea, in quanto sono state individuate soltanto 3 fra le specie riportate nell’elenco di cui al Decreto Presidenziale del 28 Giugno 2000, pertanto, limitatamente al combinato disposto dagli art. 4 e 10 della L.r. 16/96 e ss.mm.ii. non può essere considerata bosco” (in atti).

– i ricorrenti diffidavano, dunque, il Consiglio Comunale ad approvare la variante, proponendo anche ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm avverso il relativo silenzio;

– il Consiglio adottava le impugnate delibere, con cui non approvava la variante proposta dai ricorrenti, nonostante essa fosse corredata di tutti i prescritti pareri favorevoli e l’esistenza del vincolo boschivo fosse stata espressamente esclusa dal competente Corpo Forestale.

Il Comune resistente con memoria depositata il 18 aprile 2013 si costituiva in giudizio sostenendo la legittimità dell’impugnata delibera, in quando adottata sulla scorta del parere contrario all’approvazione della variante espresso dalla III Commissione Consiliare “Urbanistica ed Ambiente” del Comune nella seduta del 17 gennaio 2013 (verbale in atti), che ha ritenuto, infatti, il parere favorevole espresso dal Corpo Forestale, con la citata nota n. 7401 dell’11 dicembre 2012, oltre che lacunoso, radicalmente illegittimo ed errato, in quanto contrario all’art. 2 del d. lgs. 227/2001 ed allo stato di fatto dei luoghi, attesa l’individuazione nel S.I.F. in zona Eloro-Pizzuta di una macchia mediterranea estesa 10,6 ettari “giuridicamente definibile bosco”, nonché alla “Relazione sulla vegetazione di macchia mediterranea di Eloro” del 7 febbraio 2013 redatta dal Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università degli Studi di Catania, in cui, a seguito di relativa ricognizione floristica delle specie presenti sull’area, si afferma come “nel complesso l’area totale e ininterrotta di circa 10 ettari individuata dal SIF ha tutte le caratteristiche per essere considerata pieno titolo macchia mediterranea” (in atti).

Interveniva ad opponendum l’Associazione Onlus denominata “S”, argomentando sull’inattendibilità dei pareri resi dal Corpo Forestale ed allegando ulteriore nota di tale amministrazione prot. n. 4945 del 22 novembre 2011, in cui si attesta che il terreno non ricadrebbe in area boschiva né nella relativa area di rispetto, nonostante la diversa classificazione dell’area limitrofa nel S.I.F., e dando atto dell’esecuzione da parte di ignoti sul sito il 5 novembre 2011 di “lavori di decespugliamento con una radicale eliminazione della vegetazione esistente” (in atti).

La Sezione con ordinanza n. 407/2013, “considerato che, ad avviso del Collegio, ricorrono nella specie le condizioni previste dall’art.55, comma 10°, c.p.a.”, fissava l’udienza pubblica di trattazione e discussione del merito della causa.

Con atto depositato il 18 ottobre 2013, parte ricorrente propone, altresì, ricorso per motivi aggiunti avverso il successivo provvedimento con cui il Consiglio Comunale ha annullato in autotutela la propria precedente delibera n. 17 del 23 marzo 2011, di approvazione del piano di lottizzazione convenzionata relativo al terreno in questione, ritenendo inefficace la delibera dello stesso Consiglio n. 5 del 7 febbraio 2001 recante “Variante al Piano Regolatore Generale in esecuzione della sentenza n. 399/2000 del TAR per la Sicilia, Sezione staccata Catania del 22.02.2000”, per non essere stata essa trasmessa ed approvata dall’A.R.T.A. ai sensi degli artt. 3 e 4 della l.r. n. 71/1978.

Tale ricorso per motivi aggiunti è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

  1. Violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 per mancato avviso di avvio del procedimento amministrativo di annullamento in autotutela del piano di lottizzazione convenzionato;
  2. Eccesso di potere per presupposto erroneo e travisamento dei fatti; Errata applicazione dell’art. 4 della l.r. n. 28/1991; errata applicazione dell’art. 3 e 4 della l.r. n. 71/1978; sviamento di potere e difetto di congrua motivazione e violazione dell’art. 3 della l. n. 10/1991; Contraddittorietà manifesta; Violazione ed errata applicazione degli artt. 21 octies e 21 nonies della l. n. 241/1990 e s.m.i.;

evidenzia, in particolare, parte ricorrente l’illegittimità dell’impugnato atto di annullamento in autotutela a fronte dell’efficacia della citata sentenza T.A.R. e della conseguente non necessità di adozione di una relativa variante, valendo la delibera n. 5 del 7 febbraio 2001 quale mera presa d’atto dell’annullamento giurisdizionale, con conseguente legittimità della successiva delibera n. 17 del 23 marzo 2011 di approvazione del piano di lottizzazione.

Sia il Comune che l’interveniente, con successive memorie depositate in vista dell’udienza pubblica, eccepivano l’improcedibilità del ricorso introduttivo (in relazione all’annullamento del piano di lottizzazione) e l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti (in relazione alla mancata impugnazione della nota dell’A.R.T.A. prot. n. 13517 del 24 giugno 2013, con cui tale Assessorato invitava il Sindaco del Comune di Noto a provvedere all’annullamento in autotutela), nonché, in ogni caso, l’infondatezza delle censure proposte, rilevando che il procedimento di adozione di variante urbanistica ordinaria avrebbe dovuto concludersi con l’approvazione di competenza dell’A.R.T.A..

I ricorrenti con memoria depositata il 23 gennaio 2014 controdeducevano relativamente a tali eccezioni in rito, evidenziando la persistenza dell’interesse all’accoglimento del ricorso introduttivo ed il carattere endoprocedimentale della nota dell’A.R.T.A..

All’udienza pubblica del 14 gennaio 2016 la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.

  1. Devono essere, preliminarmente, disattese entrambe le eccezioni in rito sollevate dall’amministrazione comunale resistente e dall’associazione interveniente.

Relativamente alla pretesa improcedibilità del ricorso principale, rileva, infatti, il Collegio, la persistenza dell’interesse dei ricorrenti all’accoglimento del ricorso principale, tanto più a fronte dell’annullamento in autotutela del piano di lottizzazione in questione (atto impugnato in sede di ricorso per motivi aggiunti), in quanto deliberato dal Comune per gli stessi motivi posti a fondamento dei provvedimenti di diniego impugnati con il ricorso introduttivo.

Per quel che concerne l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, anche tale eccezione deve essere disattesa, considerato il valore meramente endoprocedimentale della richiamata nota dell’A.R.T.A. del 24 giugno 2013, volta soltanto a stimolare l’esercizio del potere di autotutela del Comune di Noto e, dunque, di per sè priva di una qualsiasi portata lesiva nei confronti dei ricorrenti (ai quali, non è stata nemmeno comunicata per conoscenza), limitandosi in essa l’Assessorato solamente a preannunciare, in caso contrario, l’avvio del procedimento di annullamento del provvedimento comunale, di cui all’art. 53 della l.r. n. 71/1978.

  1. Passando, quindi, al merito della controversia, sia il ricorso principale che il successivo ricorso per motivi aggiunti sono fondati e, dunque, meritevoli di accoglimento, con la sola eccezione della doglianza – articolata nel ricorso introduttivo con riferimento alle impugnate delibere del Consiglio Comunale di diniego della variante funzionale al piano di lottizzazione convenzionato – relativa all’asserito erroneo convincimento che il terreno di proprietà dei ricorrenti sarebbe gravato, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 16/1996, da un vincolo boschivo.
  2. E’, dunque, innanzi tutto fondato il ricorso introduttivo nella parte in cui si lamenta l’illegittimità delle delibere del Consiglio Comunale di rigetto della variante, per aver le stesse sostanzialmente negato efficacia autoesecutiva all’annullamento giudiziale di cui alla citata sentenza di questo Tribunale n. 399/2000, ritenendo che l’area presentata non avesse una destinazione a zona “C3/39” bensì ancora a zona “E – verde agricolo”.

Il Collegio è, infatti, dell’avviso che detta pronuncia n. 399/2000, di annullamento dell’atto (lesivo) di destinazione urbanistica dell’area da zona di “espansione costiera” a zona non edificabile, sia senz’altro ascrivibile al genus delle sentenze autoesecutive, non necessitando di alcuna ulteriore rideterminazione amministrativa, bensì bastando la sola eliminazione dal mondo giuridico dell’ostacolo frapposto alla realizzazione dell’interesse ivi fatto valere dai ricorrenti (ostacolo rappresentato dal provvedimento impugnato) a conformare secondo diritto il sottostante rapporto controverso e, dunque, la destinazione urbanistica del terreno in questione.

Assume, infatti, rilievo a tal proposito quella giurisprudenza amministrativa – pacifica e condivisibile – che ha ripetutamente attribuito un’immediata efficacia costitutiva alle sentenze di annullamento di un atto negativo, riconoscendole di per sè idonee a produrre il soddisfacimento dell’interesse (meramente oppositivo) della parte ricorrente attraverso la rimozione del provvedimento impugnato, senza necessità tal fine di alcuna intermediazione dell’attività amministrativa (in tal senso, Adunanza Plenaria, n. 8/1998 e, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2443/2012, che conferma T.A.R. Campania, Napoli, sezione III, n. 3176/2011).

Ne discende, dunque, come nel caso di specie debba riconoscersi al terreno di proprietà dei ricorrenti un’attuale destinazione urbanistica a zona “C3/39”, in virtù della richiamata sentenza di annullamento di questo Tribunale del decreto A.R.T.A. n. 334/1993 – limitatamente alla parte in cui classificava tale area come zona agricola – con seguente riviviscenza delle relative previgenti previsioni di P.R.G. adottate dal Consiglio Comunale con la delibera finale n. 5 del 31 gennaio 1992, che, per l’appunto, stabilivano per la medesima area la destinazione a zona “C3/39 – area di espansione costiera”.

Per gli stessi motivi, deve essere accolta anche la censura proposta in sede di ricorso per motivi aggiunti nei confronti della determinazione del Consiglio Comunale di annullamento del piano di lottizzazione in questione, ritenendo il Collegio (conformemente a quanto sostenuto da parte ricorrente) che la relativa delibera n. 5 del 7 febbraio 2001, seppur denominata “Variante al Piano Regolatore Generale in esecuzione della sentenza n. 399/2000 del TAR per la Sicilia, Sezione staccata Catania del 22.02.2000”, non possa che valere quale mera presa d’atto dell’efficacia costitutiva ed autoesecutiva della citata sentenza di annullamento di questo T.A.R. n. 399/2000, di per sé idonea, come accennato, a ripristinare la previgente destinazione del terreno di proprietà dei ricorrenti a zona “C3/39”, senza che fosse, dunque, a tal fine necessaria l’adozione di una specifica variante in tal senso da parte dell’A.R.T.A..

E’, altresì, fondato anche il primo motivo di impugnazione proposto in sede di motivi aggiunti, con cui si lamenta il mancato avviso di avvio del procedimento amministrativo di annullamento in autotutela del piano di lottizzazione convenzionato, non risultando in atti che l’amministrazione comunale abbia trasmesso ai ricorrenti alcuna relativa comunicazione in tal senso.

Ove si tratti – come nel caso di specie – di procedimenti volti all’adozione di provvedimenti di secondo grado di ritiro in autotutela (revoca o annullamento) di precedenti atti amministrativi favorevoli, la giurisprudenza amministrativa è, infatti, consolidata nel riconoscere alla preventiva comunicazione di cui all’art. 7 della l. n. 241/1990 il valore di principio generale dell’azione amministrativa, fatta salva (soltanto) la sussistenza di particolari ragioni di urgenza adeguatamente esplicitate nella motivazione del provvedimento finale – ragioni di urgenza nella fattispecie in alcun modo evidenziate (ex multis, questo T.A.R., Sezione IV, n. 2907/2014).

  1. Come accennato, a conclusioni diverse deve, invece, giungersi quanto alla censura articolata nel ricorso introduttivo, con cui parte ricorrente sostiene l’illegittimità delle impugnate delibere del Consiglio Comunale di rigetto della variante funzionale al piano di lottizzazione convenzionato, nella parte in cui si afferma che il relativo terreno sarebbe comunque gravato da un vincolo di inedificabilità, confinando l’area con un’ampia zona boscata di circa 10 ettari, censita come “Macchie ed Arbusteti Mediterranei” nel Sistema Informativo Forestale (S.I.F.) del Piano Forestale Regionale.

Orbene, il Collegio è dell’avviso che la deliberazione su tale censura postuli la necessità di eseguire accertamenti istruttori tesi a verificare la presenza effettiva di un bosco nel territorio del Comune resistente, al fine di risolvere la questione inerente l’esistenza di un vincolo di inedificabilità sul terreno dei ricorrenti in relazione al suo inserimento, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 16/1996, nella relativa fascia di rispetto.

Deve pertanto essere disposta verificazione ai sensi degli artt. 63, comma quarto, e 66 cod. proc. amm., incaricandone il Centro Interdipartimentale di Ricerche sull’Interazione Tecnologia -Ambiente dell’Università di Palermo (di seguito “Centro”), in persona del Direttore pro tempore, con facoltà di delega ad altro soggetto appartenente al Centro dotato delle necessarie competenze, affinché risponda ai seguenti quesiti:

  1. a) se l’area di circa 10,6 ettari, censita come “Macchie ed Arbusteti Mediterranei” nel Sistema Informativo Forestale (S.I.F.) del Piano Forestale Regionale, confinante con il terreno per cui è causa possa essere considerata bosco ai sensi della l.r. n. 16/1996, eseguendo a tal proposito una ricognizione delle specie tipiche della macchia mediterranea ivi presenti, come individuate nel d.P.R.S. del 28 giugno 2000, nonché – relativamente a quelle parti di terreno, ivi comprese, temporalmente prive di vegetazione arborea – una valutazione delle potenzialità, in assenza di disturbo, di ritornare allo stato di macchia;
  2. b) ove si rinvenga la presenza di un bosco, se il territorio dei ricorrenti rientri ai sensi del citato art. 10 nella relativa fascia di rispetto;

riferendo, altresì, ogni altra circostanza che, sulla base delle competenze tecniche dell’organismo incaricato della verificazione, sia ritenuta utile ai fini della decisione sul citato motivo di impugnazione.

Dispone, altresì, il Collegio che:

  1. il Centro dia avviso alle parti costituite, presso i loro difensori, almeno cinque giorni prima, della data di inizio delle operazioni di verificazione;
  2. il Centro possa raccogliere documentazione e informazioni presso le parti e – ove necessario o utile – presso soggetti pubblici e privati, nonché effettuare gli accessi sui luoghi che riterrà necessari (a cui potranno partecipare anche le parti o loro delegati), dei quali dovrà essere redatto apposito verbale;
  3. il Centro depositi, entro il termine di novanta giorni dalla data di notificazione o di comunicazione, se anteriore, del presente provvedimento, apposita relazione scritta, corredata dalla documentazione, anche fotografica, ritenuta utile;
  4. al Centro spetti un compenso per la verificazione che sarà liquidato, previa apposita istanza, con separato provvedimento collegiale, sulla base della regolazione delle spese eseguita in sede di sentenza definitiva.
  5. In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere accolto in parte, nei termini sopra esposti, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere interamente accolto, con conseguente annullamento dell’impugnata delibera del Consiglio Comunale di Noto n. 39 del 27 settembre 2013.

Per quanto riguarda, invece, la censura relativa all’asserito erroneo convincimento che il terreno di proprietà dei ricorrenti sarebbe gravato, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 16/1996, da un vincolo boschivo, sono disposti gli incombenti istruttori sopra indicati.

Per il proseguo della trattazione del giudizio, si rinvia all’udienza pubblica del 1° dicembre 2016, dando mandato alla Segreteria della Sezione di comunicare la presente sentenza alle parti e all’organismo verificatore, anticipando la trasmissione a quest’ultimo a mezzo telefax o posta elettronica.

Le spese (anche) della presente fase di giudizio saranno regolate con la sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 1) accoglie in parte il ricorso principale, nei termini di cui in motivazione; 2) accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla la delibera del Consiglio Comunale di Noto n. 39 del 27 settembre 2013; 3) dispone la verificazione nei termini di cui in motivazione.

Fissa per l’ulteriore trattazione l’udienza pubblica del 1° dicembre 2016, ore di rito.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Bruno, Presidente FF

Agnese Anna Barone, Consigliere

Eleonora Monica, Referendario, Estensore

 

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